Premessa
Tutti i processi "eccellenti" istruiti all'inizio degli anni '90 dalla Procura di Palermo guidata da Gian Carlo Caselli si sono conclusi con l'assoluzione in via definitiva degli imputati, con motivazioni diverse, con formule diverse, attraverso vicende diverse, ma con l'assoluzione: ci riferiamo a Giulio Andreotti, Corrado Carnevale, Francesco Musotto e Calogero Mannino. Mentre scriviamo, è in corso il processo d'appello a carico di Marcello Dell'Utri, condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa.
Parva quaestio: Bruno Contrada, il penultimo, oltre a Dell'Utri, la cui vicenda processuale rimaneva ancora in piedi in attesa di un giudizio definitivo (nonostante fosse stato il primo ad essere inquisito, uno degli unici tre ad essere arrestati, insieme a Musotto e Mannino, e quello, fra questi tre, a subire la carcerazione preventiva più lunga) doveva essere riconosciuto colpevole. Cosa avrebbe pensato, altrimenti, il signor Rossi e, forse, anche il futuro Tacito che si fosse accinto a scrivere gli Annales di quella stagione processuale che tanta eco ha avuto, anche a livello internazionale? Che Caselli e i suoi, sempre considerando che il processo Dell'Utri è ancora in piedi al momento in cui scriviamo, avevano preso per il resto una serie di granchi?
Urge un'equazione. Andiamo, allora, a comparare i dati dei vari processi fra loro. Con una piccola precisazione, che non suoni da excusatio non petita: non trinceriamoci dietro il solito adagio che recita "le sentenze non si commentano" o dietro brocardi simili. C'è stato chi, come i giornalisti Enrico Bellavia e Salvo Palazzolo nel loro libro Mistero di Stato, ha parlato dell'esigenza di una "rivalutazione critica della stagione giudiziaria dell'antimafia sin qui avviata. Colpa delle indagini che non hanno saputo trovare quella prova, della timidezza dei tribunali ad accertarla, o degli strumenti di legge inadeguati per colpirla?". Un'osservazione giusta. Noi aggiungiamo, nel pieno rispetto del lavoro dei giudici, che i giudici medesimi, come abbiamo già scritto, sono esseri umani. Ognuno col proprio personale, peculiare metro di valutazione di prove ed indizi, di accuse e difesa, di circostanze attenuanti ed aggravanti, ognuno con le proprie idee, con le proprie convinzioni, col proprio modo di agire e di pensare: elementi, questi, che pur nell'àmbito di un comune rispetto della legge, possono costituire delle variabili che conducono ad esiti diversi. Lungi da noi il voler adombrare sospetti o chissà cos'altro. Noi ci poniamo soltanto delle domande, com'è giusto e sacrosanto in ogni sistema che voglia definirsi democratico. La mèta non è distruggere ma capire. I black blocks sfasciano e devastano, i veri no global pongono domande, sollevano problemi e ne cercano la soluzione in maniera civile, attraverso un confronto ed un dibattito (che implica, ovviamente, che la controparte non faccia orecchie da mercante). Noi preferiamo nettamente il metodo dei secondi. Rispettosamente, dunque, accingiamoci alla comparazione dei vari elementi emergenti dai processi sopracitati.
Prima di farlo, però, sarà illuminante anticipare quanto, in sede di richiesta di revisione del processo Contrada (richiesta avanzata alla Corte d'Appello di Caltanissetta dall'avvocato Giuseppe Lipera il 16 gennaio 2008) è emerso dal confronto tra il parere negativo del sostituto procuratore della Repubblica di Caltanissetta Luigi Birritteri e la difesa di Bruno Contrada. Uno degli argomenti su cui l'avvocato Lipera ha fondato la sua richiesta di revisione del processo è stato, come abbiamo visto nel capitolo intitolato "La Grazia e la Giustizia", il raffronto del processo Contrada con i processi Andreotti e Carnevale, entrambi conclusisi, come sappiamo, con l'assoluzione degli imputati. Birritteri aveva sottolineato al proposito una "evidente diversità di contesto fattuale, geografico ed anche temporale" ed aveva soggiunto che "la parziale identità dei collaboratori di giustizia escussi nei tre giudizi riguardanti Andreotti, Carnevale e Contrada non può creare alcuna inconciliabilità tra i giudicati diversi essendo i fatti materiali su cui si è formato il libero convincimento dei giudici". Ribatte l'avvocato Lipera nella memoria difensiva: "I processi Andreotti, Carnevale e Contrada avevano la stessa imputazione (concorso esterno in associazione mafiosa), il territorio è lo stesso (Palermo), i periodi identici (dagli anni '80 in poi), quindi è l'esatto contrario di quello che deduce il PG perchè invece è identico proprio il contesto fattuale, geografico e anche temporale. Se poi al PG non piace come si sono conclusi i processi Andreotti e Carnevale, è un altro paio di maniche, ma qui sì che abbiamo le invalicabili Colonne di Ercole. Forse intuisce il PG della fragilità di dette considerazioni e va oltre, incentrando la sua successiva attenzione sulla differenza tra la 'diversità di valutazione' e la 'diversità del fatto'. A nostro avviso, porre così il problema è certamente fuorviante: qui i fatti non esistono, altro che diverso fatto. Se ci fosse stato il fatto, fatto costituente reato previsto e represso dal codice penale, ci sarebbe stata l'imputazione, ad esempio per corruzione, favoreggiamento etc. Invece il fatto sarebbe che Andreotti sarebbe stato un colluso con la mafia, Carnevale idem ed entrambi, come Contrada, per il 'pentito dire' dei reo confessi criminali e mafiosi. Però Andreotti e Carnevale vengono assolti, Contrada condannato. E' convincente tutto questo? Sarebbe come affermare che Tizio viene condannato perchè imputato di avere ucciso Caio solo sulla base della testimonianza di Sempronio, mentre Vattelapesca viene assolto per aver ucciso Caio pur avendo come prova a suo carico solo la medesima testimonianza di Sempronio. E tutto questo sarebbe regolare perchè si tratta... non di una 'diversità del fatto' ma di una 'diversità di valutazione'. Ma stiamo scherzando?".
E passiamo al raffronto.
CAPO D'ACCUSA
L'accusa iniziale è di concorso esterno in associazione mafiosa (come risulta dalle 246 pagine della richiesta di autorizzazione a procedere inviata dalla Procura di Palermo alla Giunta competente del Senato il 27 marzo 1993). Il 16 maggio la Giunta concede l'autorizzazione a procedere, su conforme richiesta, peraltro, dello stesso Andreotti. Il 21 maggio del 1994 la posizione dell'ex-presidente del Consiglio si aggrava: l'accusa viene mutata, senza mezzi termini, in associazione mafiosa.
PENTITI
38 pentiti. Alcuni, come Gaspare Mutolo, Tommaso Buscetta e Francesco Marino Mannoia, coincidono con quelli del processo Contrada.
ACCUSA
E' sostenuta dal procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo Guido Lo Forte e dai sostituti procuratori della Repubblica di Palermo Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli.
DIFESA
E' rappresentata dagli avvocati Franco Coppi, Odoardo Ascari, Gaetano Sbacchi e Giulia Bongiorno.
PRIMO GRADO
I PM Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato (Gioacchino Natoli aveva, nel frattempo, lasciato il processo in quanto eletto al CSM) chiedono la condanna a 15 anni di reclusione. Il 23 ottobre 1999 la V sezione penale del Tribunale di Palermo, presieduta da Francesco Ingargiola e composta dai giudici a latere Salvatore Barresi e Antonio Balsamo, assolve l'imputato "perchè il fatto non sussiste". Secondo i giudici (come abbiamo visto, l'unico giudice diverso rispetto al collegio che aveva condannato in primo grado Bruno Contrada è il giudice Antonio Balsamo, che ha preso il posto di Donatella Puleo), le prove addotte dall'accusa sono "contraddittorie, mancanti o insufficienti" ed i riscontri offerti, anche in questo caso largamente ispirati alle parole dei collaboratori di giustizia, vengono considerati "non attendibili".
Il 24 settembre dello stesso anno la Corte d'Assise di Perugia aveva assolto in primo grado Andreotti dall'accusa di essere il mandante occulto dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Anche in questo caso c'erano alcuni "pentiti" di mafia ad accusare il senatore a vita, ed anche in questo caso tre di loro erano stati anche accusatori di Bruno Contrada, ossia Tommaso Buscetta, Francesco Marino Mannoia e Salvatore Cancemi. Una "pentita" della Banda della Magliana di Roma, invece, ossia Fabiola Moretti, ha ritrattato tutte le sue accuse.
APPELLO
Il 2 maggio 2003, dopo che i due sostituti procuratori generali Anna Maria Leone e Daniela Giglio avevano chiesto 10 anni di carcere, la I sezione Corte d'Appello di Palermo presieduta da Salvatore Scaduti dapprima assolve Giulio Andreotti dall'accusa di associazione mafiosa per i fatti posteriori alla primavera del 1982 "perchè il fatto non sussiste" e quindi ritiene "non doversi procedere" per il reato di associazione a delinquere semplice relativo ai fatti precedenti al 1982 a causa della sopravvenuta prescrizione (maturata circa sei mesi prima della sentenza di appello): in altre parole, i giudici, come si legge nella motivazione della sentenza medesima relativamente all'incontro della primavera del 1980 con Stefano Bontade e Totò Inzerillo nella villa di via Micciulla (incontro che viene definito "riscontrato"), pur parlando di prescrizione, rilevano la sussistenza del reato in tutte le sue componenti essenziali e per questo motivo parlano, infatti, di prescrizione del reato "commesso" dal senatore a vita fino alla primavera del 1980.
Il 17 novembre 2002 la Corte d'Assise d'Appello di Perugia aveva, invece, ribaltato la sentenza di primo grado e condannato Andreotti a 24 anni di reclusione per l'omicidio Pecorelli.
CASSAZIONE
Il 15 ottobre 2004 la II sezione penale della Corte di Cassazione conferma la sentenza d'assoluzione in appello.
Il 30 ottobre 2003 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, aveva annullato la sentenza che in appello aveva condannato Andreotti a 24 anni di reclusione per l'omicidio Pecorelli, senza disporre alcun giudizio di rinvio. Viene scritta, in tal modo, la parola fine anche su questa vicenda giudiziaria, ribadendo l'assoluzione sentenziata in primo grado.
RAFFRONTO COL PROCESSO CONTRADA
2. PROCESSO CARNEVALE
CAPO D'ACCUSA
Concorso esterno in associazione mafiosa. E' accusato di aver "aggiustato" in terzo grado alcune sentenze del maxiprocesso del 1986, e per questo si è guadagnato il soprannome di "giudice ammazzasentenze".
PENTITI
39 pentiti. Tra essi Francesco Marino Mannoia, Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese (presenti anche nel processo Contrada), Angelo Siino e Giovanni Brusca.
ACCUSA
L'accusa è sostenuta dai sostituti procuratori della Repubblica di Palermo Roberto Scarpinato e Gaetano Paci.
DIFESA
E' rappresentata dagli avvocati Raffaele Bonsignore e Salvino Mondello.
PRIMO GRADO
Dopo la richiesta di 8 anni di reclusione da parte della pubblica accusa, il 9 giugno 2000 la VI sezione penale del Tribunale di Palermo presieduta da Giuseppe Rizzo assolve il giudice Carnevale "per non avere commesso il fatto".
APPELLO
In appello, il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo Leonardo Agueci conferma la richiesta di 8 anni di carcere, già avanzata per Carnevale dai PM in primo grado. Il 29 giugno 2001 la sezione promiscua della Corte d’Appello presieduta da Vincenzo Oliveri condanna Corrado Carnevale a 6 anni di carcere.
CASSAZIONE
Il 30 ottobre 2002 la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna di secondo grado senza disporre un giudizio di rinvio.
RAFFRONTO COL PROCESSO CONTRADA
CAPO D'ACCUSA
Concorso esterno in associazione mafiosa. Quando comincia il processo a suo carico, Musotto è un esponente di Forza Italia, è presidente della Provincia Regionale di Palermo dal giugno del 1994 ed è l'avvocato, tra gli altri, dell'imprenditore Salvatore Sbeglia (accusato di aver fornito i timers per la strage di Capaci), del boss Giuseppe Farinella, boss di San Mauro Castelverde, vicino Cefalù (già tra i proprietari dell'hotel "Costa Verde" di Cefalù), di Raffaele Ganci, mafioso della famiglia palermitana della Noce, e dei fratelli Graviano di Brancaccio. Su "Espero", un mensile diffuso nella zona delle Madonie e dintorni (Musotto è originario di Cefalù), viene pubblicato un servizio dal titolo "L'onorabilissimo presidente", a firma di Giuseppe Pinello: Pinello, sulla base, a detta sua, di documenti e di fonti confidenziali, sostiene che due mafiosi latitanti, Salvatore Cassata e Gioacchino Spinnato, presunti appartenenti al clan di Giuseppe Farinella, sarebbero "di casa" nella villa di Musotto in contrada Balia, nei pressi del fiume Pollina, vicino Cefalù. Successivamente, Francesco Musotto viene accusato di aver ospitato nella stessa villa, nel giugno 1993, anche Leoluca Bagarella. Nella vicenda vengono coinvolto anche Cesare Musotto, fratello di Francesco, e Francesco Bonomo.
Poco tempo dopo, il pentito Anzelmo dichiara ai magistrati palermitani di essere stato avvertito di un suo imminente arresto proprio da Musotto.
Grazie a questi legami con la mafia, la pubblica accusa sostiene che i boss avrebbero appoggiato Musotto alle elezioni provinciali del 1994.
PENTITI
Francesco Paolo Anzelmo, Tullio Cannella, Vincenzo Brusca. Giovanni Brusca, anch'egli collaboratore della giustizia in veste di "dichiarante" e non di vero e proprio "pentito" (una delle tante speciose e inutili distinzioni di cui è infarcita la storia d'Italia), dichiara, invece, che Francesco Musotto non sapeva che la sua villa fosse usata per incontri tra mafiosi e non era "a disposizione" di Leoluca Bagarella: Giovanni Brusca rivela, anzi, che Bagarella avrebbe voluto uccidere Musotto perchè aveva saputo che l'avvocato aveva ricevuto in alcune occasioni nella sua villa Giovanni Falcone. Giovanni Brusca smentisce anche il fratello Vincenzo, che aveva sostenuto di essersi adoperato a favore di Musotto per le elezioni provinciali del 1994.
ACCUSA
DIFESA
E' rappresentata dall'avvocato Nino Mormino.
ARRESTO
Francesco Musotto viene arrestato a Palermo l'8 novembre 1995. L'ordine degli avvocati di Palermo, per protesta, proclama uno sciopero, determinando così il blocco delle udienze al Palazzo di Giustizia palermitano. Alcuni penalisti, tra cui l'avvocato Armando Sorrentino, si dissociano dallo sciopero: lo stesso Sorrentino, in un'intervista rilasciata a Gianfranco Faillaci e riportata su I Siciliani Nuovi nel febbraio 1996, dichiarò di non aver aderito alla protesta non perchè credesse nella colpevolezza di Musotto ma perchè riteneva lo sciopero degli avvocati una manifestazione politica.
PRIMO GRADO
Il 4 aprile 1998 Francesco Musotto viene assolto in primo grado. I giudici ritengono un fatto accertato la presenza di Leoluca Bagarella nella villa di Musotto, ma a questo riguardo ritengono provata soltanto la responsabilità di Cesare Musotto e non anche del fratello Francesco, ritenendo che l'accusa non abbia presentato elementi sufficienti per dimostrare che anche quest'ultimo fosse a conoscenza della presenza di Bagarella nella villa di famiglia. Cesare Musotto e Francesco Bonomo vengono condannati.
Il 25 maggio 1998 Francesco Musotto viene rieletto presidente della Provincia Regionale di Palermo.
APPELLO
Il sostituto procuratore generale Anna Maria Leone chiede 9 anni di carcere per Francesco Musotto e inasprisce la richiesta di condanna per Cesare Musotto e Francesco Bonomo.
CASSAZIONE
RAFFRONTO COL PROCESSO CONTRADA
4. PROCESSO MANNINO
CAPO D'ACCUSA
Mannino è stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per essere stato amico e aver fatto favori ai potenti esattori mafiosi Nino e Ignazio Salvo, a uomini del clan Grassonelli di Agrigento, a esponenti della "stidda" e per essere rimasto coinvolto nella gestione mafiosa degli appalti.
PENTITI
7 pentiti. Gaspare Mutolo, Gioacchino Pennino (presenti anche nel processo Contrada), Giovanni Drago, Leonardo Messina, Francesco Di Carlo, Giuseppe Croce Benvenuto, Giovanni Calafato.
ACCUSA
E' sostenuta dai sostituti procuratori della Repubblica di Palermo Teresa Principato e Vittorio Teresi.
DIFESA
E' rappresentata dagli avvocati Grazia Volo e Carlo Federico Grosso.
ARRESTO
Il procedimento contro Mannino inizia nel febbraio del 1994. Un anno dopo, i magistrati ritengono che sussistano urgenti motivi per incarcerare l'imputato e, il 13 febbraio 1995, dispongono l'arresto di Mannino. L'ex-ministro democristiano resterà 9 mesi in carcere e 13 mesi agli arresti domiciliari.
PRIMO GRADO
Nel giugno del 2001 la II sezione penale del Tribunale di Palermo, presieduta da Leonardo Guarnotta, assolve Mannino con formula piena, ovvero "perchè il fatto non sussiste". Nelle 435 pagine della motivazione della sentenza, i giudici esprimono una perplessità: "È acquisita la prova" - scrivono - "che, nel lontano 1980-1981, Mannino aveva stipulato un accordo elettorale con un esponente della famiglia agrigentina di Cosa nostra, Antonio Vella, e con altri boss agrigentini. Ma manca l'accertamento della controprestazione di Mannino. Non c'è la prova che l'accordo elettorale abbia avuto ad oggetto la promessa di svolgere un'attività, anche lecita, anche sporadica, per il raggiungimento degli scopi di Cosa Nostra. E' mancata la prova della controprestazione del politico, la prova delle condotte positive aventi contenuto individualizzante e consapevole".
APPELLO
L'accusa è ancora rappresentata da Vittorio Teresi, nel frattempo divenuto sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Nel maggio del 2004, più di dieci anni dopo l'avvio del procedimento, la Corte d'Appello di Palermo condanna Mannino a 5 anni e 4 mesi.
CASSAZIONE
Il 12 luglio 2005, dopo che il procuratore generale Vincenzo Siniscalchi aveva chiesto l'annullamento della sentenza di condanna in appello senza alcun successivo giudizio di rinvio, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, presidente Nicola Marvulli, annulla sì la sentenza di condanna in appello ma dispone che Mannino dovrà essere nuovamente processato da un'altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
GIUDIZIO DI RINVIO
Frattanto, il 9 aprile 2006 Calogero Mannino viene eletto senatore nelle file dell'Unione di Centro (UDC) e diventa membro della Commissione Parlamentare per la Difesa e della Commissione Parlamentare di Inchiesta sull'uranio impoverito.
RAFFRONTO COL PROCESSO CONTRADA
Rileggiamo il passo delle motivazioni della sentenza di assoluzione di Calogero Mannino in primo grado.
5. PROCESSO DELL'UTRI
CAPI D'ACCUSA
In questo caso i capi d'accusa sono due. Il primo è concorso esterno in associazione mafiosa: i "pentiti" accusano il manager della Fininvest di avere legami con i fratelli Graviano, boss di Brancaccio, di avere rapporti con mafiosi come Vittorio Mangano (di cui, secondo le accuse, nel 1974 chiese ed ottenne l'assunzione come stalliere ad Arcore da parte di Silvio Berlusconi), di aver chiesto protezione ad Aldo Ercolano (uomo del clan di Nitto Santapaola) in cambio di una quota della Standa, di aver messo a disposizione, nel 1976, una casa a Milano per un incontro tra mafiosi, di aver mediato con Cosa Nostra per impedire il progettato rapimento del figlio di Berlusconi intorno alla metà degli anni '70, . Coimputato di Dell'Utri è Gaetano Cinà, accusato di aver fatto da tramite tra lo stesso Dell'Utri e Cosa Nostra.
Il secondo capo d'accusa è riciclaggio di denaro sporco della mafia in concorso con l'altro manager della Fininvest Carlo Bernasconi e con i capimafia Stefano Bontade e Mimmo Teresi. Il "pentito" Francesco Di Carlo dichiara di essere stato ricevuto nello studio milanese di Dell'Utri nel 1974, insieme a Bontade e Teresi e alla presenza dello stesso Berlusconi. Ma il 3 marzo 2000, su richiesta della Procura di Palermo, l'inchiesta viene archiviata per scadenza dei termini.
PENTITI
Salvatore Cancemi, Gioacchino Pennino, Salvatore Cocuzza (questi tre presenti anche nel processo Contrada. In particolare, nel corso del processo Dell'Utri, Cancemi, che aveva dichiarato che Totuccio Contorno aveva trascorso una parte della sua latitanza ad Arcore, sarà smentito dallo stesso Contorno), Antonino Calderone, Angelo Siino, Tullio Cannella, Nino Giuffrè, Maurizio Avola, Calogero Ganci, Filippo Alberto Rapisarda, Giovan Battista Ferrante, Francesco Di Carlo, Francesco Onorato, Francesco Paolo Anzelmo.
ACCUSA
E' sostenuta dai due sostituti procuratori della Repubblica di Palermo Antonino Ingroia (uno dei due PM del processo Contrada) e Domenico Gozzo.
DIFESA
E' rappresentata dagli avvocati Giuseppe Di Peri, Sandro Sammarco, Antonino Mormino e Pietro Federico.
PRIMO GRADO
L'11 dicembre 2004, dopo la richiesta di 11 anni di carcere formulata dall'accusa, la II sezione penale del Tribunale di Palermo presieduta da Leonardo Guarnotta condanna Marcello Dell'Utri a 9 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.
APPELLO
Il processo d'appello comincia il 30 giugno 2006 davanti alla II sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Claudio Dall'Acqua. Il procuratore generale è Antonino Gatto. Come già ricordato, mentre scriviamo il giudizio d'appello è ancora in corso.
RAFFRONTO COL PROCESSO CONTRADA
SALVO GIORGIO





